Introduzione del delitto di femminicidio – progresso o propaganda?

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ITALIA: DIRITTO PENALE (FEMMINICIDIO) 

Aurora D’AGOSTINO, «Femminicidio: dalla cultura alla definizione normativa (e ritorno) – Note e criticità del disegno di legge governativo», intervento del 6 novembre 2025 all’Università degli studi di Verona nell’evento «Il nuovo femminicidio voci a confronto», giuristidemocratici.it
Giovanni DIOTALLEVI, L’introduzione del delitto di femminicidio. Dalla previsione della legge alla effettività della tutela, giudicedonna.it 2025/3, pp. 1–20

Nel suo intervento,, Aurora D’Agostino ne descrive alcune criticità e deplora in particolare il fatto che il decreto non prevede fondi per prevenzione e formazione:
“La prospettiva punitivista a cui ci stanno abituando non ferma né i femminicidi, né i maltrattamenti, né tutte le altre violenze a cui le donne sono sottoposte nelle relazioni di intimità. Lo dicono i dati, che attestano la stabilità del numero dei femminicidi e delle condotte violente maschili in un contesto, invece, di calo complessivo dei delitti violenti. Lo dice il dato che l’unico paese europeo in cui i delitti contro le donne sono in progressiva, ma significativa riduzione, è la Spagna, che in materia ha investito moltissimo. Investito risorse economiche, intendo.
E io continuo a pensare che l’ergastolo sia una pena incompatibile con il nostro ordinamento giuridico e con la civiltà giuridica.”
E conclude:
“Nominare il femminicidio è importante, certo. Nominarlo per intero, in tutta la sua valenza sistemica, in tutte le sue forme. Ma io continuo a ritenere più importante e decisivo e doveroso per lo Stato lavorare incessantemente ad impedirlo, a farne assumere il disvalore reale in ogni sede, a partire, certo, dalle scuole, dai posti di lavoro, da ogni luogo di aggregazione, a diffondere invece il valore del rispetto e della libertà, la cultura contro il femminicidio. E soprattutto, a tutelare realmente le donne sottoposte a violenza, con strumenti tempestivi ed idonei. Non si fa a costo zero.”

Anche Giovanni Diotallevi rileva svariate criticità, tra cui la creazione del femminicidio come figura autonoma di reato, sottoposta ad un trattamento sanzionatorio ispirato a particolare rigore, piuttosto che come aggravante. L’introduzione di un reato autonomo prevede “sostanzialmente una pena fissa, circostanza che rischia di impattare contro l’attuale disciplina normativa e i connessi principi di proporzionalità e uguaglianza […]”. Inoltre, benché l’introduzione di “femminicidio” avesse un valore fortemente simbolico, vi è “il rischio di trasmettere una risposta meramente securitaria, genericamente inviata alla comunità, lasciando in ombra l’aspetto qualitativo che si fa carico di ricucire lo strappo sociale causato dalla commissione del reato”. Descrive poi ulteriori novità che riguardano il codice di procedura penale, tra cui gli obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti nonché le campagne di sensibilizzazione, tuttavia “senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”. Ritiene comunque che “[l]a tipizzazione del reato di “Femminicidio” può verosimilmente non comportare la scomparsa di questa tipologia di reato, ma può ridurla sensibilmente”. L’articolo conclude con un capitolo sulla modifica dell’art. 609-bis del Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso: Il disegno di legge “prevede una pena da 6 a 12 anni di reclusione per chi compie atti sessuali senza consenso”.

[1] Acessso diretto al disegno di legge (https://www.senato.it)
Accesso diretto alla legge (https://www.normattiva.it)

Accesso diretto all’articolo di Aurora D’Agostino (https://www.giuristidemocratici.it)
Accesso diretto all’articolo di Giovanni Diotallevi (https://www.giudicedonna.it)